Emanata la circolare sul nuovo Regolamento Antincendio

Emanata la circolare sul nuovo Regolamento Antincendio

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnicadel Ministero dell`Interno ha emanato, con lettera circolare prot. n. 13061 del 6 ottobre 2011, i primi indirizzi applicativi sul nuovo Regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ``Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell`articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122`` - entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
Nella lettera sono inizialmente riportate le principali novita` introdotte dal nuovo Regolamento, derivanti dall`applicazione del principio di proporzionalita` che ha consentito di distinguere le attivita` sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (elencate nell`allegato I al Regolamento) in tre categorie, A, B e C, assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all`attivita`, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumita`. In particolare, si sottolineano l`introduzione della segnalazione certificata di inizio attivita` (SCIA), che il titolare presenta, prima dell`inizio dell`attivita`, corredata dei documenti necessari a seconda della categoria di attivita`, e i nuovi procedimenti diversificati sulla base del principio di proporzionalita`, di seguito indicati:
- valutazione dei progetti (esclusivamente per le attivita` di cui alle categorie B e C);
- controlli di prevenzione incendi;
- rinnovo periodico di conformita` antincendio;
- eventuale deroga;
- nulla osta di fattibilita` (su base volontaria per le attivita` in categoria B e C);
- verifiche in corso d`opera (su base volontaria).
Per ciascuno di tali procedimenti la lettera circolare indica la documentazione da presentare in sede di richiesta .
Le specificazioni fornite nella circolare chiariscono quali adempimenti devono essere espletati dai titolari delle attivita` nelle diverse situazioni in cui possono trovarsi nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, ad esempio nel caso in cui sia stata inoltrata la richiesta di certificato di prevenzione incendi (CPI) ex articolo 3 del D.P.R. n. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento il Comando non abbia ancora concluso il procedimento. La circolare stabilisce altresi` che le attivita` esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli, ma oggi rientranti nell`elenco delle attivita` soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento, quindi entro il 6 ottobre 2012.
Infine la circolare fornisce chiarimenti in merito al sistema tariffario vigente nella fase transitoria, in attesa dell`emanazione dell`apposito decreto che determinera` i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo Nazionale.
Inoltre, vengono allegati i seguenti nuovi modelli di prevenzione incendi:
Modello PIN 1-2011 Richiesta di valutazione del progetto
Modello PIN 1bis-2011 Richiesta di nulla osta fattibilità attività tipo B e C
Modello PIN 2-2011 Segnalazione certificata di inizio attività
Modello PIN 2bis-2011 Richiesta di verifica in corso d’opera
Modello PIN 2.1-2011 Asseverazione attività
Modello PIN 3-2011 Richiesta di rinnovo periodico
Modello PIN 3.1-2011 Asseverazione efficienza dispositivi
Modello PIN 4-2011 Richiesta di deroga

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